Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F.
97163520584), ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587), presso cui e'  domiciliata  in  Roma,
via    dei    Portoghesi    n.    12,    fax     06-96514000,     pec
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    Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del  presidente
della Giunta Regionale pro  tempore,  con  sede  in  Milano,  per  la
dichiarazione   dell'illegittimita'   costituzionale   della    legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 33, pubblicata nel BUR n.  50  del  15
dicembre  2017,  recante  «Evoluzione  del  Sistema   Socio-sanitario
Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina  dei  rapporti  tra  la
Regione e le Universita' della Lombardia con facolta' di  medicina  e
chirurgia per lo svolgimento di attivita' assistenziali, formative  e
di ricerca» della legge regionale 30  dicembre  2009,  n.  33  (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanita')». 
    La legge  della  regione  Lombardia  12  dicembre  2017,  n.  33,
pubblicata nel BUR n. 50 del 15 dicembre  2017,  recante  «Evoluzione
del  Sistema  Sociosanitario  Lombardo:  modifiche  al   Titolo   III
«Disciplina dei rapporti  tra  la  Regione  e  le  Universita'  della
Lombardia con facolta' di medicina e chirurgia per lo svolgimento  di
attivita'  assistenziali,  formative  e  di  ricerca»   della   legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi  regionali
in  materia  di  sanita')»,  presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale, in relazione ai quali si formula il presente  ricorso
ex art. 127 Cost., rilevando quanto segue. 
    La legge della Regione Lombardia del 12  dicembre  2017,  n.  33,
recante «Evoluzione dei Sistema Socio-Sanitario  Lombardo:  modifiche
al  Titolo  III  "Disciplina  dei  rapporti  tra  la  Regione  e   le
Universita' della Lombardia con facolta' di medicina e chirurgia  per
Io svolgimento di attivita' assistenziali, formative  e  di  ricerca"
della legge regionale 30 dicembre 2009,  n.  33  (Testo  unico  delle
leggi regionali in materia di sanita')» presenta i  seguenti  profili
di illegittimita' costituzionale. 
    1) L'art. 1, comma 1, lett. b), nella parte  in  cui  sostituisce
l'art. 33 della l.r. n. 33 del  2009,  che  disciplina  le  strutture
della formazione specialistica dei medici, prevede, al  comma  3  del
nuovo art. 33, che «qualora particolari esigenze formative connesse a
specialita' diverse da quella oggetto della scuola non possono essere
soddisfatte nell'ambito delle strutture di  sede  e  delle  strutture
collegate della rete formativa della  stessa  scuola,  e'  consentito
coinvolgere ulteriori strutture di supporto, purche' in coerenza  con
il modello di rete di cui al presente Titolo». 
    Tale disposizione regionale  nella  parte  in  cui  prevede,  con
formulazione generica e poco chiara, che le  strutture  universitarie
formative, al fine di soddisfare  esigenze  formative  specialistiche
dell'area sanitaria non connesse a quelle della  struttura  di  sede,
possano avvalersi di non meglio identificate «ulteriori strutture  di
supporto»,   contrasta    con    quanto    previsto    dal    Decreto
interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante «gli standard, i
requisiti e gli indicatori di  attivita'  formativa  e  assistenziale
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria».  Detto  decreto,
nel dare attuazione all'art. 20, comma 3-bis del decreto  legislativo
17 agosto  1999,  n.  368,  riguardante  la  formazione  dei  medici,
prevede, nell'Allegato 1, che  «Nell'ipotesi  in  cui  la  Scuola  di
specializzazione debba utilizzare servizi,  attivita',  laboratori  o
altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle
strutture collegate, l'Ateneo  presso  cui  insiste  la  Scuola  puo'
avvalersi  di  strutture  di  supporto  pubbliche  o  private,  dette
"strutture complementari", di specialita'  diversa  da  quella  della
struttura di sede, con le quali devono  essere  stipulate  specifiche
convenzioni. [...]. In ogni  caso  dette  strutture,  ai  pari  delle
strutture  di  sede  e  delle  strutture  collegate,  devono   essere
obbligatoriamente accreditate e  contrattualizzate  con  il  Servizio
sanitario nazionale». 
    Considerato  il  disposto  della  descritta  norma  statale,   la
disposizione regionale  in  esame,  omettendo  di  prevedere  per  la
formazione specialistica  in  oggetto  la  stipula  delle  specifiche
convenzioni con strutture di  supporto  pubbliche  o  private,  dette
"strutture   complementari",    obbligatoriamente    accreditate    e
contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, non garantisce
lo standard formativo richiesto dalla menzionata  norma  statale  per
l'area  sanitaria,  contrastando  in  tal   modo   con   i   principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  tutela  della
salute, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2) L'art. 1, comma 1, lett. b), nel sostituire  l'art.  34  della
l.r. n. 33 del 2009, detta  disposizioni  in  merito  alle  attivita'
assistenziali effettuabili dal medico in formazione specialistica che
non sono in linea con  la  normativa  nazionale  di  riferimento.  In
particolare il comma 2 del nuovo art. 34 prevede  che  «le  attivita'
assistenziali svolte dal  medico  in  Formazione  specialistica  sono
individuate  e  tracciate  in  relazione  al  progressivo  grado   di
autonomia operativa e decisionale»; la stessa norma individua inoltre
diversi livelli di autonomia  dello  specializzando,  attribuendogli,
alla lett. c), la  facolta'  di  svolgere  «attivita'  autonoma»  che
consiste nello svolgere «autonomamente specifici compiti che gli sono
stati affidati, fermo  restando  che  il  tutor  deve  essere  sempre
disponibile   per   la   consultazione   e   l'eventuale   tempestivo
intervento». 
    La norma regionale in esame, che consente al medico in formazione
specialistica  di  svolgere  la  propria   attivita'   autonomamente,
limitando l'intervento del tutor ad una eventuale consultazione o  ad
un tempestivo intervento, contrasta con il decreto legislativo n. 368
del 1999, riguardante  la  formazione  specifica  in  medicina,  che,
all'art. 38, comma  3,  stabilisce  che  «la  formazione  del  medico
specialista implica la partecipazione guidata  alla  totalita'  delle
attivita' mediche dell'unita' operativa presso la quale e'  assegnato
dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione di compiti
assistenziali e l'esecuzione di interventi  con  autonomia  vincolate
alle direttive  ricevute  dal  tutor,  di  intesa  con  la  direzione
sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle  aziende
sanitarie  presso  cui  si  svolge  la  formazione.  In  nessun  caso
l'attivita' del medico in formazione specialistica e' sostitutiva del
personale del ruolo». 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, nel  prevedere  che
il medico in formazione  specialistica  possa  svolgere  un'attivita'
autonoma senza essere vincolato alle direttive  ricevute  dal  tutor,
per un verso non garantisce lo  standard  formativo  richiesto  dalla
menzionata norma statale e, per  altro  verso,  rischia  di  incidere
sulla qualita' dell'assistenza sanitaria, ponendosi in  tal  modo  in
contrasto anche con la previsione contenuta nell'art. I, comma 2, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo  il  quale  il  Servizio
sanitario nazionale assicura  i  livelli  essenziali  e  uniformi  di
assistenza nel rispetto, tra l'altro, del  principio  della  qualita'
delle cure e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle  specifiche
esigenze. Essa contrasta pertanto  con  principi  fondamentali  della
legislazione statale in materia di «professioni» e di  «tutela  della
salute» e viola l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Anche la  Corte  Costituzionale  (cfr.  per  tutte  la  sent.  n.
126/2014: Pre. Silvestri, rel. Amato) ha ritenuto che  la  formazione
dei medici specializzandi possa essere ricondotta a materie  diverse,
ossia quella della «professioni», ovvero della «tutela della salute»,
in ragione della stretta inerenza  che  la  stessa  presenta  con  la
formazione del medico specializzando,  dalla  quale  dipendono  tanto
l'esercizio  della  professione  medica  specialistica,   quanto   la
qualita' delle prestazioni  rese  all'utenza.  Cosi'  ha  nitidamente
argomentato la sentenza: «... in questo caso e'  possibile  ravvisare
una "concorrenza di competenze", in quanto la disposizione  in  esame
si presta ad incidere contestualmente su una  pluralita'  di  materie
("ordinamento civile", "professioni", "tutela della salute"). ...  In
tale  circostanza,  l'individuazione  dell'ambito  materiale  a   cui
ricondurre la disposizione impugnata e' operata da questa Corte  alla
luce del criterio che valorizza «l'appartenenza del nucleo essenziale
di un complesso normativo ad una  materia  piuttosto  che  ad  altre»
(sentenza n.  50  del  2005)...  Il  criterio  porta  sicuramente  ad
escludere che la  norma  in  esame  sia  riconducibile  alla  materia
dell'"ordinamento civile", come  invece  ritiene  il  ricorrente,  in
quanto le clausole contrattuali previste dalla disposizione impugnata
non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo  Stato,
ma si  limitano  ad  adattarlo  all'eventualita',  contemplata  dalla
stessa normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi
... D'altra parte, questa Corte ha escluso «che ogni  disciplina,  la
quale tenda a regolare  e  vincolare  l'opera  dei  sanitari,  [...],
rientri  per  cio'  stesso   nell'area   dell'"ordinamento   civile",
riservata al legislatore statale»  (cosi'  la  sentenza  n.  282  del
2002)...  Al  contrario,  in  forza  del  suindicato   criterio,   la
disposizione in esame dovrebbe  essere  ascritta,  in  prevalenza,  a
materie diverse e segnatamente a quella delle  «professioni»,  ovvero
della «tutela della salute», in ragione della  stretta  inerenza  che
essa presenta con la  formazione  del  medico  specializzando,  dalla
quale  dipendono   tanto   l'esercizio   della   professione   medica
specialistica, quanto la qualita' delle prestazioni rese  all'utenza;
ed  invero,  entrambi  questi  aspetti   sono   condizionati,   sotto
molteplici profili, dalla preparazione dei sanitari in formazione.». 
    3) L'art. 2 della legge  in  esame  prevede  che  «la  disciplina
dettata dagli articoli 29, 31, 33 e 34 di cui  al  Titolo  III  della
legge regionale 30 dicembre 2009, n.  33  (Testo  unico  delle  leggi
regionali in materia di sanita'), introdotta dalla legge in epigrafe,
avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine
del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della salute
e il Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,
valuta  i   risultati   della   sperimentazione.   La   Regione,   in
collaborazione con il Ministero  della  salute,  effettua  una  prima
verifica al termine del primo triennio di sperimentazione al fine  di
individuare eventuali interventi correttivi». 
    La  disposizione   regionale   in   esame,   nel   prevedere   il
coinvolgimento  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca soltanto nella valutazione finale  del  quinquennio  di
sperimentazione, e  non  anche  al  termine  del  primo  triennio  di
sperimentazione per la valutazione dei risultati,  contrasta  con  il
principio di ragionevolezza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,
nonche'  con  il  principio  di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  di  cui  all'art.  97  Cost.  Entrambi  i  Ministeri
(Ministero della salute e M.I.U.R.) sono infatti  responsabili  della
qualita' della formazione degli specializzandi.